Dal 2019 aumentano le possibilità di usufruire dei benefici previsti dal cosiddetto regime forfetario riservato alle ditte individuali con applicazione della flat tax: gli imprenditori, artisti o professionisti (ivi incluse le imprese familiari) dovranno rispettare, come unico limite, quello di non aver superato la soglia di ricavi e compensi dell’anno precedente (ragguagliata ad anno) di € 65.000 per tutte le attività.
È questo, in sintesi, il nuovo scenario previsto per effetto delle modifiche apportate dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), al regime forfetario di cui alla legge 190/2014.
Mandati in pensione i precedenti limiti
Fino al 31/12/2018 era necessario non aver superato, nell’anno precedente, ricavi/compensi, variabili in ragione della tipologia di attività, da € 25.000 a 50.000. Esistevano ulteriori condizioni ostative, ora abrogate, come quelle relative alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.
Come funziona e quali sono i benefici?
Il reddito imponibile (quello su cui si versano le tasse) si determina applicando un coefficiente di redditività (variabile dal 40 al 86% per settore di attività) ai ricavi/compensi conseguiti nell’anno. Al reddito così determinato vanno dedotti i contributi previdenziali. Sul netto così ottenuto si paga una imposta (flat tax) del 15% che sostituisce l’IRPEF, le Addizionali e l’IRAP, non più dovute.
Inoltre:
- non è dovuta l’IVA sulle cessioni/prestazioni nazionali;
- i contributi INPS (per artigiani e commercianti) possono essere ridotti del 35%;
- non c’è l’obbligo della fattura elettronica;
- non sono applicabili gli studi di settore (ormai in via d’estinzione);
- non è applicabile la ritenuta d’acconto;
- ai fini contabili, è sufficiente numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.
Maggior convenienza per le nuove partite Iva
Per i soggetti che iniziano l’attività nel 2019 in regime forfetario, la flat tax è ridotta al 5% (in luogo del 15%) per i primi 5 anni a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni), con delle eccezioni.
Chi non può usufruire del forfetario
Restano esclusi:
- società ed i soggetti ad esse equiparati;
- chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipa in società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- chi si avvale di regimi speciali IVA o di altri regimi forfetari ed i soggetti non residenti (con alcune eccezioni) e quelli che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
C’è sempre un però…
Prima di aderire al regime forfetario è opportuno fare una valutazione di convenienza, poiché giocano un ruolo importante anche altri fattori, come la possibile perdita di deduzioni e detrazioni fiscali. Occorre poi verificare se la % forfetaria di redditività sia superiore o inferiore a quella effettiva. Non da ultimo, va pesato il costo dell’Iva pagata sugli acquisti, che diverrebbe indeducibile.
Tutti aspetti che potranno essere affrontati nella loro combinazione, fissando un appuntamento (senza alcun impegno) presso il nostro studio, per una prima consulenza gratuita.
Aprilia, 25/01/2019
Studio Sabbatini Amatulli Giannini
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